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Conto energia

Normativa di riferimento

Decreto del ministro dello Sviluppo Economico del 05 maggio 2011 in materia di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonte solare

Delibera AEEG 88/07 in materia di misura dell’energia elettrica prodotta da impianti di generazione aggiornata alla delibera AEEG 150/08 - Allegato A

Delibera AEEG 280/07 in materia di Ritiro Dedicato - Allegato A

Delibera AEEG 74/08 Testo integrato dello scambio sul posto per impianti di potenza non superiore a 200 Kwp (TISP) - Allegato A

Delibera AEEG 1/09 di attuazione dello Scambio sul posto fino a 200 Kwp

Delibera AEEG 99/08 Testo integrato delle connessioni attive (TICA) - Allegato A

 

Descrizione

Il termine “Conto energia” viene coniato per richiamare la caratteristica propria del sistema incentivante, assolutamente estranea ai precedenti provvedimenti in “conto capitale” (finanziamenti a fondo perduto): il “Conto energia”, infatti, prevede l’applicazione di una tariffa incentivante sull’energia prodotta dall’impianto per un periodo di vent’anni decorrente dalla data di entrata in esercizio.

 

Vantaggi

Ciò significa che oggi viene incentivata non tanto la spesa sulla realizzazione dell’impianto quanto l’energia che l’impianto produce e rende disponibile alle utenze elettriche.
L’aspetto più importante del “Conto energia” è che l’installazione di un impianto fotovoltaico diventa investimento. Il fondo perduto era un’agevolazione importante per il proprietario, ma quanto durava?
Oggi l’impianto diventa al tempo stesso fonte di risparmio, perché l’energia autoprodotta non viene pagata alla rete, e profitto economico, in quanto l’investimento viene ammortizzato nel medio periodo, e genera incassi costanti fino al ventesimo anno di incentivazione.

 

Regimi

Scambio sul posto

Ritiro dedicato

 

Tariffe e beneficiari

In funzione della tipologia, della potenza nominale e della data di entrata in esercizio dell’impianto le tariffe incentivanti variano da un minimo di 13 centesimi ad un massimo di 27 centesimi di euro per Kwh prodotto.
Nel dettaglio (euro per Kwh prodotto)

 

 

Per "piccoli impianti" si intendono quelli con potenza fino a 1000 Kwp purchè installati su edifici, quelli con potenza fino a 200 Kwp in genere sempre che operanti in scambio sul posto e quelli il cui soggetto responsabile è una Amministrazione Pubblica. I fabbricati rurali sono considerati edifici purchè accatastati in data precedente alla messa in esercizio dell'impianto.
Agli enti pubblici, indipendentemente dalla tipologia di impianto, è sempre riconosciuta la tariffa destinata agli impianti su edifici.
Il titolare può essere persona fisica o giuridica: la taglia minima prevista per l’accesso alle tariffe è pari a 1 Kwp. La cumulabilità dell’incentivo con altre misure di contribuzione pubblica o finanziamento agevolato sono disciplinati dall’art. 5 del DM: l’incentivo non è compatibile con le procedure di detrazione fiscale. Gli impianti che entrano in esercizio in data successiva al 28/03/2012 devono prevedere moduli garantiti dieci anni sui difetti di fabbricazione.
Agli utenti è riconosciuto un incremento sulla tariffa pari:

  • - al 5% nel caso di impianti installati in zone industriali o commerciali purché non ricadenti nella tipologia “su edificio”;
  • - al 5% nel caso di piccoli impianti il cui titolare è un Comune con popolazione inferiore a 5000 residenti;
  • - al 10% nel caso di impianti il cui costo dell’investimento, lavoro escluso, sia riconducibile per almeno il 60% a produzione realizzata all’interno dell’Unione Europea;
  • - a 5 €cent/Kwh nel caso di impianti “su edifici” che sostituiscono coperture in eternit o contenenti amianto.

Gli impianti che rientrano nel regime di scambio sul posto e che non accedono agli incrementi citati beneficiano di un ulteriore premio se conseguono la riduzione di almeno il 10% degli indici di prestazione energetica estiva ed invernale dell’immobile: il rispetto del requisito deve essere documentato dall’attestato di certificazione energetica dell’edificio. Il premio è pari alla metà della percentuale di riduzione conseguita, non eccede la soglia del 30% dellla tariffa riconosciuta e si applica a tutta l’energia prodotta dall’impianto. L’impianto non può essere in ogni caso spostato in sito diverso pena la decadenza del diritto alla tariffa incentivante. Nel caso in cui l’impianto o l’edificio sul quale esso viene realizzato vengano ceduti il titolare provvede alla relativa comunicazione al GSE entro 30 giorni dalla registrazione dell’atto di cessione.
Gli impianti integrati con caratteristiche innovative accedono per l'anno 2012 alle seguenti tariffe (€/Kwh):

 

 

Clicca qui per conoscere la tipologia di impianto integrato con caratteristiche innovative.

 

Connessione a rete
Il primo passo è la richiesta di connessione al gestore di rete. Viene inviata secondo un modello appositamente predisposto e pubblicato. Il costo fisso della richiesta varia in funzione della potenza dell’impianto. Il preventivo per la connessione ha validità pari a 45 giorni lavorativi (per connessioni in bassa e media tensione) e indica tempi d’intervento e costi complessivi. Viene reso disponibile all’utente entro massimo
20 giorni lavorativi dalla richiesta per potenze fino a 100 Kw
45 giorni lavorativi dalla richiesta per potenze comprese tra 100 Kw e 1000 Kw
60 giorni lavorativi per potenze superiori a 1000 Kw
pena indennizzi minimi pari a € 20,00 per giorno di ritardo.
Nel caso di lavori semplici il tempo di realizzazione della connessione è pari al massimo a trenta giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di fine lavori, pena il pagamento di un indennizzo variabile. Per impianti fino a 100 Kwp la connessione è in bassa tensione.
Il costo di connessione varia in funzione dell’impianto realizzato e comprende una quota potenza e una quota distanza: viene sostenuto per il 30% all’atto di accettazione del preventivo e al restante 70% al completamento dei lavori.
Preliminarmente all’entrata in esercizio dell’impianto il titolare assolve all’obbligo informativo verso la società Terna SpA utilizzando il portale internet predisposto.

 

Richiesta degli incentivi
Entro quindici giorni solari dall’entrata in esercizio dell’impianto il titolare invia al Gestore dei Servizi Energetici l’istanza per il riconoscimento della tariffa incentivante. L’invio è esclusivamente telematico: il GSE predispone un portale per la ricezione delle istanze tramite posta elettronica certificata. Il mancato rispetto dei termini pregiudica la contabilizzazione dell’energia prodotta fino alla data dell’istanza, non il diritto di accedere al regime incentivante.
Il GSE entro centoventi giorni riconosce l’accesso dell’utente alla tariffa ed eroga gli incentivi per venti anni consecutivi a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.
L’effettuazione del pagamento avviene nel secondo mese successivo al bimestre di competenza. L’accredito deve superare le soglie minime, stabilite in duecento euro nel caso di impianti non superiori a 20 Kwp, e quattrocento euro in caso contrario: gli importi inferiori concorrono alla definizione delle spettanze successive.
Dopo il 30/06/2012 la richiesta della tariffa incentivante deve essere corredata della documentazione aggiuntiva di cui all’art. 11 comma 6 del DM.
Clicca qui per leggere la Guida del soggetto attuatore.

 

Misura dell’energia
Il responsabile del servizio di misura è in ogni caso il Gestore della rete cui l’impianto è connesso.
Il costo annuale Enel per il servizio di misura dell’energia prodotta da impianti superiori a 20 Kwp è pari a euro

  • - 330,00 Iva esclusa per connessioni in bassa tensione;
  • - 565,00 Iva esclusa per connessioni in media tensione;
  • - 2.650,00 Iva esclusa per connessioni in alta e altissima tensione.

Il costo annuale Enel per il servizio di misura dell’energia immessa da impianti superiori a 20 Kwp è pari a euro

  • - 318,00 Iva esclusa per connessioni in bassa tensione;
  • - 465,00 Iva esclusa per connessioni in media tensione;
  • - 2.545,00 Iva esclusa per connessioni in alta e altissima tensione.

L’energia immessa è l’energia prodotta non immediatamente consumata. Le utenze scelgono la misura dell’energia immessa nel caso di assorbimenti nulli (il titolare dell’impianto si configura come Produttore Puro), altrimenti optano per la misura dell’energia prodotta. I corrispettivi sono quindi alternativi, non cumulabili.
Le apparecchiature di misura devono essere installate il più vicino possibile agli inverter. I dati registrati sono conservati dal responsabile del servizio per almeno cinque anni.

 

Trattamento fiscale
Clicca qui per scaricare il prospetto informativo sul trattamento fiscale degli incentivi e dei ricavi derivanti dal regime di Ritiro dedicato.