| Finanziaria 2008: tutte le novità per impianti solari termici e fotovoltaici (23/04/08) |
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2 Gennaio 2008 - Ultimo aggiornamento 23 Aprile 2008 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Finanziaria 2008 - legge n. 244/2007. Si riportano di seguito tutti i provvedimenti normativi inerenti i settori del solare termico e fotovoltaico, con relativa descrizione. - Aliquota ICI agevolata. A partire dal 1 Gennaio 2009 i Comuni possono praticare aliquote ICI inferiori al 4 per mille nei confronti dei proprietari di unità immobiliari dotate di impianti da fonte rinnovabile. Il periodo di godimento dell’aliquota agevolata non supera i cinque anni (massimo tre anni nel caso di impianti solari termici). Art. 1, comma 5; - Prosegue la detrazione fiscale al 55%. Il termine ultimo per godere dei benefici fiscali ex Finanziaria 2007 relativi all’installazione di impianti solari termici viene prorogato fino al 31 Dicembre 2010. Art. 1, commi 20-22; - Documentazione e periodo di agevolazione. La sostituzione di finestre comprensive di infissi e l’installazione di impianti solari termici non necessitano dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica dell’edificio ai fini dell’accesso al regime fiscale agevolato, fermo l’obbligo di redazione dell’asseverazione da parte del tecnico abilitato. Il contribuente decide discrezionalmente all’atto della prima detrazione il periodo, compreso tra tre e dieci anni, entro cui “spalmare” lo sconto fiscale. Il ministro dello Sviluppo Economico stabilisce con decreto i valori limite per la riqualificazione energetica degli edifici e quelli di trasmittanza per le strutture opache. Art. 1, comma 24, lettere a,b,c; - Obbligo di impianti rinnovabili per le nuove costruzioni. A partire dal 1 Gennaio 2009 il rilascio del permesso di costruire viene subordinato alla previsione di installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Il limite minimo è pari a 1 Kw per ogni unità abitativa e a 5 Kw per ogni fabbricato industriale di superficie almeno pari a 100 mq. Art. 1, comma 289; - Scambio sul posto fino a 200 Kwp. Il ministro dello Sviluppo Economico definisce con decreto le modalità di riconoscimento del regime di scambio sul posto a impianti da fonte rinnovabile di potenza non superiore a 200 Kwp. Art. 2, comma 150; - Priorità nelle connessioni a rete. I gestori di rete provvedono senza indugio e prioritariamente alla connessione a rete degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Art. 2, comma 164; - Conto energia. Gli enti locali beneficiano in ogni caso della tariffa incentivante riservata agli impianti fotovoltaici con integrazione architettonica. Art. 2, comma 173. |

