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Pubblicata la disciplina fiscale degli incentivi in Conto energia (01/08/07) Stampa E-mail

1 Agosto 2007

Con la Circolare n. 46/E del 19 Luglio 2007 l’Agenzia delle Entrate ha emanato le principali disposizioni in materia di trattamento fiscale degli incentivi in Conto energia riconosciuti ai titolari di impianti fotovoltaici. Molte le distinzioni introdotte in relazione sia al titolare dell’impianto che al relativo utilizzo. In ogni caso, la tariffa incentivante non è mai rilevante ai fini IVA.

Persona fisica o ente non commerciale che realizza l’impianto a fini privati

Nessuna rilevanza né ai fini IVA né ai fini delle imposte dirette

Persona fisica o ente non commerciale che, al di fuori dell’attività di impresa, produce eccedenze rispetto ai consumi

Impianti fino a 20 Kwp con scambio sul posto:

 - la tariffa non è rilevante né ai fini IVA né ai fini delle imposte dirette.

Impianti fino a 20 Kwp con cessione alla rete posti al servizio dell’abitazione/sede:

 - la tariffa incentivante non è rilevante né ai fini IVA né ai fini delle imposte dirette;

 - i ricavi da vendita sono considerati redditi diversi e quindi rilevanti ai fini delle imposte dirette - si conserva l’irrilevanza ai fini IVA;

 - l’IVA sull’acquisto non è detraibile.

N.B. Il trattamento qui illustrato si applica anche ai condomini: il reddito sarà “diverso” per p.f. e enti non commerciali, mentre sarà d’impresa per le persone fisiche o giuridiche imprenditori.

Impianti fino a 20 Kwp con cessione alla rete non posti al servizio dell’abitazione/sede:

 - la tariffa non è rilevante ai fini IVA - la tariffa concorre a formare il reddito di impresa, è rilevante ai fini IRAP ed è assoggettata alla ritenuta del 4% da parte del GSE;

 - i ricavi da vendita concorrono alla formazione del reddito d’impresa e sono rilevanti sia ai fini IVA che ai fini IRAP;

 - Il costo dell’impianto è ammortizzabile al 50% per le p.f. e al 9% per gli enti non commerciali;

 - L’IVA sull’acquisto è detraibile per p.f. e enti non commerciali.

Impianti con potenza superiore a 20 Kwp:

 - la tariffa incentivante è rilevante ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e della ritenuta d’acconto del 4%;

 - i ricavi da vendita concorrono alla formazione del reddito d’impresa e sono rilevanti sia ai fini IVA che ai fini IRAP;

 - Il costo dell’impianto è ammortizzabile al 50% per le p.f. e al 9% per gli enti non commerciali;

 - L’IVA sull’acquisto è detraibile per p.f. e enti non commerciali.

Persona fisica o giuridica che realizza un impianto nell’ambito di un’attività commerciale

 - la tariffa incentivante è rilevante ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e della ritenuta d’acconto del 4%;

 - i ricavi da vendita concorrono alla formazione del reddito d’impresa e sono rilevanti sia ai fini IVA che ai fini IRAP;

 - l’IVA sull’acquisto è detraibile e i costi ammortizzabili perché il bene è inteso strumentale.

Persona fisica esercente attività di lavoro autonomo

 1. Utilizza l’impianto esclusivamente per le esigenze dell’attività: 

 - la tariffa incentivante non concorre alla formazione del reddito imponibile;

 - L’IVA sull’acquisto è detraibile.

 2. Utilizza l’impianto promiscuamente per usi personali e legati all’attività:

 - l’ammortamento segue il regime delle p.f. e quindi la misura del 50%;

 - la tariffa incentivante non concorre alla formazione del reddito imponibile;

 - L’IVA sull’acquisto è detraibile.

 3. Utilizza l’impianto nell’ambito dell’attività e vende l’eccesso di produzione:

 - la tariffa incentivante è rilevante ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e della ritenuta d’acconto del 4%;

 - i ricavi da vendita concorrono alla formazione del reddito d’impresa e sono rilevanti sia ai fini IVA che ai fini IRAP;

 - se l’impianto viene anche utilizzato a fini privati la deducibilità del costo non supera la misura del 50%;

 - l’IVA sull’acquisto è detraibile.

 

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