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Scambio sul posto: le ultime (22/12/09) Stampa E-mail

20 Dicembre 2008  -  ultimo aggiornamento 22 Dicembre 2009

 

La delibera ARG elt 74/08 - Testo integrato dello scambio sul posto - introduce, a partire dal 1 Gennaio 2009, una serie di modifiche al regime più utilizzato dalle piccole e medie utenze.
Queste le novità rilevanti del TISP:

- il GSE subentra ai gestori di rete come controparte del soggetto responsabile dell’impianto;
- la Convenzione col Gestore dei Servizi Energetici sostituisce il contratto sottoscritto con i gestori di rete, valido fino al 31 Dicembre 2008;
- il termine ultimo per la sottoscrizione della Convenzione è stato fissato dal GSE al 31 Dicembre 2009, fermo il riconoscimento del servizio di scambio dal 1 Gennaio 2009;
- il portale informatico di riferimento per la sottoscrizione della Convenzione consente al titolare dell’impianto di continuare ad usufruire del servizio;
- viene abrogato il limite triennale entro cui poter beneficiare dell’energia a credito;
- viene abrogata la delibera AEEG 28/06, valida fino al 31 Dicembre 2008.

 

N.B. Il certificato di protezione del portale è gestito direttamente dal GSE e non è presente nell’elenco del browser. Per continuare scegliere “Continuare con il sito web” o tasto “Si”.

 

Clicca qui per accedere all’area riservata dal GSE allo scambio sul posto.


Con la delibera ARG elt 184/08 l’Autorità ha successivamente disposto che il GSE riconosca a favore dei titolari degli utenti dello scambio sul posto un contributo pari a 50,00 euro per Kw installato. L’erogazione del contributo avviene entro il trentesimo giorno successivo al trimestre in cui è stata sottoscritta la Convenzione: per gli utenti che hanno provveduto entro il 31/12/2008 il termine è fissato al 30/04/2009. La natura transitoria della norma implica un graduale riassorbimento del contributo in funzione degli acconti e dei conguagli operati dallo stesso Gestore dei servizi energetici.
Vengono inoltre soppressi gli obblighi informativi verso i gestori di rete: i titolari degli impianti non sono tenuti a comunicare né l’avvenuta istanza al GSE, né la conseguente sottoscrizione della Convenzione.

Si ricorda che, con la delibera AEEG ARG elt 1/09, l’Autorità:

  • -  ha incrementato fino a 200 Kwp la soglia massima di potenza per l’accesso al regime di scambio (delibera AEEG ARG elt 1/09);
  • -  ha introdotto l’opzione delle liquidazioni annuali delle eccedenze, alternativa a quella del credito per gli anni successivi (delibera AEEG ARG elt 186/09);
  • -   ha reso variabili i costi fissi annuali a carico dell’utente dello scambio in funzione della taglia dell’impianto (delibera AEEG ARG elt 186/09).