Home Notizie sul Solare Termico L’Agenzia delle Entrate si pronuncia sulle detrazioni della Finanziaria (04/06/07)
L’Agenzia delle Entrate si pronuncia sulle detrazioni della Finanziaria (04/06/07) Stampa E-mail

4 Giugno 2007

La circolare n. 36/E del 31 Maggio 2007 emessa dall’Agenzia delle Entrate provvede a definire in maniera specifica l’accesso al regime fiscale agevolato previsto dalla Finanziaria 2007 in materia di risparmio energetico, commi da 344 a 349. Di seguito gli aspetti salienti per l’utenza.

a. Edifici interessati (Punto 2 della circolare)

Gli edifici interessati possono appartenere a qualsiasi categoria catastale: dalle abitazioni singole ai condomini fino alle strutture ricettive, commerciali o industriali. L’unica limitazione rilevante consiste nel fatto che l’edificio deve essere già esistente.

b. Riqualificazione globale (Punto 3.1 della circolare – comma 344 Finanziaria)

L’indice di prestazione energetica da conseguire riguarda l’edificio interamente considerato, non le sue singole parti o unità. La riqualificazione, il cui importo limite di detrazione è pari a € 100.000,00, comprende e non rende separabili gli interventi agevolati riguardanti la climatizzazione invernale (vedi punto d). Sempre ai fini dell’individuazione del limite massimo di detrazione, la realizzazione di impianti solari termici gode invece di autonoma valutazione, la cui agevolazione si aggiunge a quella ex comma 344.

c. Installazione di pannelli solari (Punto 3.3 della circolare - comma 346 Finanziaria)

L’elenco degli usi e delle strutture indicate nel comma 346 (usi domestici o industriali, piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università) non deve intendersi esaustivo: la disposizione mira a non escludere le strutture estranee alla sfera domestica.

d. Climatizzazione invernale (Punto 3.4 della circolare - comma 347 Finanziaria)

Le condizioni necessarie per accedere al sistema fiscale agevolato sono la sostituzione di impianti preesistenti e l’installazione di caldaie a condensazione: ne consegue che edifici sprovvisti di sistemi di climatizzazione invernale o sostituzioni con generatori di calore diversi dalle caldaie a condensazione non consentono l’accesso alla detrazione fiscale. L’importo massimo, pari a € 30.000,00, può sommarsi e raggiungere il limite di € 90.000,00 se l’utente usufruisce anche dell’agevolazione fiscale ex comma 346, perché autonoma e separata.

e. Adempimento (Punto 4 della detrazione)

Oltre a quanto previsto dal decreto attuativo del ministro dell’Economia l’agevolazione risulta subordinata all’indicazione in fattura dei costi della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento.

f. Caratteristiche della detrazione (Punto 6 della circolare)

Il limite massimo della detrazione prevista è singolarmente imputabile al condomino per ogni intervento agevolato. Eccezione a questa regola è l’applicazione della detrazione ex comma 344, che non riguarda “parti” di edificio ma l’edificio nel suo complesso. In tal caso i beneficiari saranno in proporzione i condomini, col limite però complessivo a € 100.000,00.

g. Trasferimento di immobili

La variazione del possesso dell’immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare.

 

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